E’ stato convertito in legge il Decreto 30 dicembre 2019 n. 162 che all’art. 36 integra il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi – (G.U. n. 6 del 8 gennaio 2002).
Con tale provvedimento vengono introdotti alcuni cambiamenti sostanziali sia per i Datori di Lavoro che per gli Organismi Abilitati.
Nell’allegare in copia il testo integrale (allegato 1) dell’articolo 36 “Informatizzazione dell’INAIL” del Decreto recentemente approvato di seguito, sinteticamente, La informiamo delle novità più significative:
1. Obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare ad INAIL, tramite portale CIVA, il nome dell’Organismo Abilitato incaricato della verifica dell’impianto (comma 2); in attesa della definizione della procedura attuativa il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, attraverso apposito modulo scaricabile al seguente indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-impianti-messi-a-terra-mod-comunicazione_6443142513225.pdf?section=atti-e-documenti
il nominativo dell’Organismo che ha incaricato per l’effettuazione delle verifiche periodiche;
2. Il riconoscimento, da parte dell’Organismo Abilitato, di un corrispettivo pari al 5% dell’importo di ogni verifica ad INAIL per la copertura di costi di gestione e mantenimento di una banca dati informatizzata (comma 3).
3. Entrata in vigore di un tariffario individuato dal decreto del Presidente dell’ISPESL (pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 Luglio 2005 e successive modificazioni) (vedi allegato 2) che regolamenta gli importi delle verifiche degli impianti di messa a terra in base alle “classi di potenza installata” (comma 4);
Per facilitare l’espletamento delle procedure e l’iter previsto dall‘INAIL abbiamo pensato di farLe cosa gradita precompilando il modulo sopra citato che trova in allegato al presente documento (allegato 3).
Inoltre segnaliamo che la nostra segreteria tecnica è a completa disposizione per:
• aiutarLa nella integrale compilazione del modulo da inviare successivamente all’INAIL,
• fornirLe qualsiasi altra informazione necessitasse sulle nuove disposizioni.
Per poter supportare ancor più tutti i nostri Clienti, sappia che il CENPI partecipa fattivamente all’elaborazione dei decreti attuativi per garantire la corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo legislativo sopra indicato, così da poter poi tempestivamente comunicare a Lei, e in più generale al mercato, qualsiasi novità rilevante.
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